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| Associarsi alla FITETREC ANTE Lazio - Approfondimenti Fiscali e Amministrativi |
| Domenica 16 Maggio 2010 09:30 |
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Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate. Per iscrivere, modificare e consultare lo stato d'iscrizione della tua associazione/società sportiva dilettantistica andare sul sito www.coni.itove c'è una area riservata per tali operazioni . Di seguito nell'allegato trovate tutte le spiegazioni circa le agevolazioni fiscali di cui usufruiscono la A.S.D. Vi diamo comunque un piccolo riassunto del perché conviene trasformare la propria associazione in A.S.D. e iscriversi nel Registro CONI. - L'associazione affiliata e iscritta al registro Coni, rispettando ovviamente le norme in materia fiscale e legislativa, non è considerata soggetto commerciale. Quindi non deve versare tasse o imposte di reddito. - L'associazione affiliata può corrispondere ai propri collaboratori fino a un massimo di 7.500,00 euro annuali per le prestazioni ricevute, senza dover pagare IVA o imposta sul reddito. - L'azienda commerciale che eroga contributi (intesi quali spese pubblicitarie o promozionali atte a promuovere i propri prodotti) a favore di queste associazioni, può scaricarsi dalla dichiarazione dei redditi fino a un massimo di 200.000,00 euro. Questa norma permette alle associazioni affiliate di reperire più facilmente contributi per la pubblicità. - La legge prevede che la gestione di impianti e aree sportive deve essere consentita in via preferenziale a questo tipo di associazioni. - Gli impianti scolastici quando non utilizzati dall'Istituto scolastico, devono essere messi a disposizione di questo tipo di associazioni. - Sempre di più l'accesso ai contributi pubblici per attività sportiva e proveniente da regioni, province e comuni, è riservato alle associazioni affiliate ad organismi riconosciuti, come il nostro. - I dipendenti pubblici possono prestare la loro opera, purchè a titolo gratuito e fuori dagli orari di lavoro in una associazione di questo tipo . - Se l'associazione affiliata possiede solo il codice fiscale, è esonerata da qualsiasi tipo di tenuta contabilità, è sufficiente un rendiconto delle entrare e uscite, senza dover effettuare alcuna dichiarazione. - Se l'associazione affiliata possiede anche la partiva iva, può optare per la soluzione fiscale prevista dalla L. 398/91 che permette di trattenere il 50% dell'iva che invece dovrebbe versare allo Stato. - Questo tipo di associazione può avere proventi commerciali fino a 250.000,00 euro, e mantiene i requisiti di non commerciabilità. - Questo tipo di associazione, per quanto riguarda l'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) ottiene la riduzione al 3% della redditività. Es.: su 10.000,00 euro di entrate commerciali, versa solo 99,00 euro di imposte. - Le associazioni affiliate non sono assoggettate alla ritenuta del 4%, per i contributi da enti pubblici. - Possono vendere anche a terzi le loro pubblicazioni, senza che questa divenga attività commerciale. - Possono organizzare viaggi e soggiorni, senza che questa divenga attività commerciale. - Possono somministrare alimenti e bevande, senza che questa divenga attività commerciale. - Possono realizzare attività commerciali minori, senza che l'operazione divenga imponibile. - Le associazioni affiliate usufruiscono delle riduzioni SIAE. - Le imposte sui premi e sulle vincete non sono dovute, fino ad un ammontare di 7.500,00 euro. - L'imposta comunale non è dovuta per targhe o simili che indicano la sede sociale. - L'imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta per distribuzione di volantini, depliants, brochure, ecc. distribuiti a cura dell'associazione. - Riduzione del 50% dell'imposta comunale sulla pubblicità per materiale distribuito o affisso contenente pubblicità di terze aziende. - Riduzione delle imposte sul consumo del Gas Metano per il riscaldamento impianti sportivi e luoghi amministrativi. - Esonero del pagamento ICI per la sede sociale (varia da comune a comune). - Il circolo affiliato non è un esercizio pubblico. Pertanto non è soggetto alle restrizioni o limitazioni degli esercizi pubblici. La sua attività deve essere rivolta esclusivamente agli associati che siano tali con una anzianità di almeno 60 giorni (solo in alcuni casi). - Il circolo affiliato può svolgere tutte le attività culturali, assistenziali, ricreative, turistiche, sportive, spettacolo, musicale, trattenimento, ecc. che ritiene di praticare, purchè nei limiti imposti dalle normative, nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti della FITETREC-ANTE. - Il circolo affiliato può aprire un bar interno senza limiti d'apertura e senza licenza commerciale con una semplice denuncia inizio attività al comune ove è ubicato il circolo. - Non è richiesta l'iscrizione al registro Esercenti del Commercio (REC). - Il circolo affiliato è derogato dal divieto di organizzare lotterie, tombole, pesche di beneficenza, riffe o altre manifestazioni aventi carattere di raccolta fondi.
Siamo a disposizione dei nostri affiliati, per qualsiasi esigenza.
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| Ultimo aggiornamento Domenica 02 Gennaio 2011 23:02 |









